Associazione Diabetici Pistoiesi

Lo Statuto

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ADP ASSOCIAZIONE DIABETICI PISTOIESI ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L’associazione con denominazione ADP ASSOCIAZIONE DIABETICI PISTOIESI ODV, ove ODV
sta per Organizzazione di Volontariato da ora in avanti denominata “associazione”, è
un’organizzazione di volontariato conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito
denominato “Codice del Terzo Settore”, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia
e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo finalità e attività)

L’associazione ha lo scopo di:
- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del DIABETE MELLITO al fine di facilitarne la
diagnosi precoce e la cura efficace;
- educare all’autocontrollo del diabete sia giovanile che dell’età adulta;
- sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari, affinché la legge del 16 marzo 1987 n.115
riguardante la prevenzione e la cura del diabete venga attuata in modo efficace;
- operare affinché il centro antidiabetico venga inserito in un più ampio servizio di diabetologia;
- promuovere attività ricreative, educative, sportive che facilitino la conoscenza del diabete e
l’inserimento sociale del diabetico;
- seguire l’evolversi della ricerca nel campo del diabete mantenendo stretti contatti con le altre
associazioni italiane similari in modo da poter fornire indicazioni sullo stato attuale della conoscenza
del diabete e sugli sviluppi di nuove metodologie di cura.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

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corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che
partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che
dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del
presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri
di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di
attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci e consultare
i libri associativi

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Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti
dall’Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di legge.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento
della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
associati.
Ciascun associato ha un voto.

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Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data
e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto per cassa, o del
Bilancio di esercizio e dell’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell’associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo e l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà
e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per
gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

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- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9 compreso il
Presidente dell’associazione, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre
rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e
di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la
nomina degli organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

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L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,
l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

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ART. 15

(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il rendiconto per cassa o, nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge, il bilancio di esercizio, annuale e con decorrenza dal primo
gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto o bilancio e depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 2 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Informativa sociale e Bilancio sociale)

Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, l’associazione deve:
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai
dirigenti.
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio
sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a
cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al
Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.

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La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice